Art. 3

Quantitativo aggiuntivo

In vigore dal 28 apr 2004
1.   È disponibile un quantitativo di 300 000 tonnellate (peso netto) per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004. Tale quantitativo è disponibile per l'importazione di prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93. Nell'ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato. 2.   Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/838 — Quantitativo aggiuntivo | Portale Normativo