Art. 11

Cessione dei titoli adesione

In vigore dal 28 apr 2004
I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili solo ad un unico operatore cessionario nell'ambito del quantitativo aggiuntivo. I diritti possono essere trasferiti esclusivamente — tra operatori tradizionali di cui all', — da operatori tradizionali di cui all' a operatori non tradizionali di cui all', — tra operatori non tradizionali di cui all'.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2004/838 — Cessione dei titoli adesione | Portale Normativo