Art. 8

Titoli di esportazione

In vigore dal 26 mar 2004
1.   In deroga al regolamento (CE) n. 174/1999: a) l'importo della restituzione di cui all' di detto regolamento è quello risultante dalla gara; b) non si applica l', paragrafi 2 e 3, di detto regolamento; c) la casella 16 dei titoli di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento reca il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura per le restituzioni, preceduto dalla menzione «ex»; d) il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all' di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e scade alla fine del quarto mese successivo a tale data. 2.   In deroga all' del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari, per i quantitativi aggiudicati, subito dopo l'accettazione delle offerte in conformità dell'. 3.   Oltre all'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, la casella 22 del titolo deve recare un riferimento al presente regolamento, il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'importo della restituzione applicabile. Non si applica la casella 21 del titolo.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2004/580 — Titoli di esportazione | Portale Normativo