Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 26 mar 2004
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3). (3)  GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1255/1999. (4)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 51. (5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11). (6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3). (7)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13). ALLEGATO 1.   LATTE SCREMATO IN POLVERE 2.   BURRO 80 % 3.   BURRO 82 % 4.   BUTTEROIL
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