Art. 9
Svincolo e incameramento della cauzione di gara
In vigore dal 26 mar 2004
1. La cauzione di gara è svincolata:
a)
se l'offerta non è valida o è respinta;
b)
se è stato adempiuto l'obbligo previsto all', paragrafo 1, lettera b).
2. Salvo forza maggiore, in caso di mancato adempimento dell'obbligo previsto all', paragrafo 1, lettera b), la cauzione di gara è incamerata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 174/1999.
Storico versioni
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