Art. 9

Svincolo e incameramento della cauzione di gara

In vigore dal 26 mar 2004
1.   La cauzione di gara è svincolata: a) se l'offerta non è valida o è respinta; b) se è stato adempiuto l'obbligo previsto all', paragrafo 1, lettera b). 2.   Salvo forza maggiore, in caso di mancato adempimento dell'obbligo previsto all', paragrafo 1, lettera b), la cauzione di gara è incamerata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 174/1999.
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