Art. 7
Diritti e obblighi degli aggiudicatari
In vigore dal 26 mar 2004
1. Gli aggiudicatari hanno:
a)
il diritto al rilascio di un titolo di esportazione per il quantitativo e l'importo della restituzione all'esportazione indicati nella decisione di cui all', paragrafo 1;
b)
l'obbligo di esportare il quantitativo offerto in conformità dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il diritto di cui al paragrafo 1 non è trasferibile.
Storico versioni
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