Art. 7

Diritti e obblighi degli aggiudicatari

In vigore dal 26 mar 2004
1.   Gli aggiudicatari hanno: a) il diritto al rilascio di un titolo di esportazione per il quantitativo e l'importo della restituzione all'esportazione indicati nella decisione di cui all', paragrafo 1; b) l'obbligo di esportare il quantitativo offerto in conformità dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000. 2.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il diritto di cui al paragrafo 1 non è trasferibile.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/580 — Diritti e obblighi degli aggiudicatari | Portale Normativo