Art. 2
Procedura di gara
In vigore dal 26 mar 2004
1. La gara permanente è aperta conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, in modo da garantire la parità di accesso di tutte le persone stabilite nella Comunità.
2. Il bando di gara permanente contiene i seguenti elementi:
a)
i periodi di gara;
b)
il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;
c)
il quantitativo minimo per ciascuna offerta;
d)
l'ammontare della cauzione di gara;
e)
l'indirizzo degli organismi competenti degli Stati membri cui devono essere presentate le offerte.
3. Gli Stati membri informano gli operatori, con i mezzi che ritengono più adeguati, in merito all'applicazione della procedura di gara.
Storico versioni
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