Art. 2 · Procedura di gara

Art. 2

Procedura di gara

In vigore dal 26 mar 2004
1.   La gara permanente è aperta conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, in modo da garantire la parità di accesso di tutte le persone stabilite nella Comunità. 2.   Il bando di gara permanente contiene i seguenti elementi: a) i periodi di gara; b) il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte; c) il quantitativo minimo per ciascuna offerta; d) l'ammontare della cauzione di gara; e) l'indirizzo degli organismi competenti degli Stati membri cui devono essere presentate le offerte. 3.   Gli Stati membri informano gli operatori, con i mezzi che ritengono più adeguati, in merito all'applicazione della procedura di gara.
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