Art. 8
Titoli di esportazione
In vigore dal 26 mar 2004
1. In deroga al regolamento (CE) n. 174/1999:
a)
l'importo della restituzione di cui all' di detto regolamento è quello risultante dalla gara;
b)
non si applica l', paragrafi 2 e 3, di detto regolamento;
c)
la casella 16 dei titoli di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento reca il codice del prodotto a dodici cifre della nomenclatura per le restituzioni, preceduto dalla menzione «ex»;
d)
il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all' di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e scade alla fine del quarto mese successivo a tale data.
2. In deroga all' del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari, per i quantitativi aggiudicati, subito dopo l'accettazione delle offerte in conformità dell'.
3. Oltre all'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, la casella 22 del titolo deve recare un riferimento al presente regolamento, il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'importo della restituzione applicabile. Non si applica la casella 21 del titolo.
Storico versioni
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