Art. 6
In vigore dal 10 feb 2004
1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, come definiti nell'allegato II, a prescindere dal fatto che siano o meno originari di tale paese.
2. È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, come definiti nell'allegato III.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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