Art. 1

Ai fini del presente regolamento:

In vigore dal 10 feb 2004
per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/234 — Ai fini del presente regolamento: | Portale Normativo