Art. 4
In vigore dal 10 feb 2004
1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all' del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:
a)
agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, o
b)
agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
Detta autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
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