Art. 9

La Commissione è autorizzata a:

In vigore dal 10 feb 2004
a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2004/234 — La Commissione è autorizzata a: | Portale Normativo