Art. 9
La Commissione è autorizzata a:
In vigore dal 10 feb 2004
a)
modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
b)
modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:234:oj#art-9