Art. 2
Sono vietati:
In vigore dal 10 feb 2004
a)
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;
c)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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