Art. 8

Pagamento

In vigore dal 16 dic 2003
1.   I pagamenti sono effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 1o dicembre 2004 e il 30 aprile 2005. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, la Commissione può autorizzare i nuovi Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, a versare prima del 1o dicembre anticipi fino al 50 % dei pagamenti in regioni in cui, a motivo di condizioni eccezionali, gli agricoltori si trovano confrontati a gravi difficoltà finanziarie.
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