Art. 6
Buone condizioni agroambientali
In vigore dal 16 dic 2003
1. I nuovi Stati membri provvedono affinché tutti i terreni agricoli, specie quelli non più utilizzati a fini produttivi, vengano mantenuti in buone condizioni agroambientali.
I nuovi Stati membri definiscono i requisiti minimi delle buone condizioni agroambientali sulla base dell'inquadramento figurante in allegato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle superfici interessate, fra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i sistemi agricoli in vigore, l'utilizzazione dei terreni, la rotazione delle colture, le pratiche agricole e le strutture aziendali esistenti.
2. Qualora i requisiti minimi di cui al paragrafo 1 non vengano soddisfatti nel 2004 in conseguenza di un'azione o omissione direttamente imputabile al singolo agricoltore, l'importo totale determinato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2004 viene ridotto come segue:
a)
in caso di inosservanza dovuta a negligenza di uno qualsiasi dei requisiti minimi definiti dallo Stato membro, la percentuale di riduzione è pari al 5 % dell'importo determinato per la superficie interessata dall'inosservanza. Le riduzioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra e individualmente. Tuttavia la percentuale di riduzione non supera il 5 % dell'importo totale dell'aiuto determinato;
b)
in caso di inosservanza intenzionale di uno qualsiasi dei requisiti minimi definiti dallo Stato membro, la percentuale di riduzione è pari al 20 % dell'importo determinato per la superficie interessata dall'inosservanza. Le riduzioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra e individualmente. Tuttavia, l'importo totale delle riduzioni non supera l'importo totale dell'aiuto determinato per la superficie interessata dall'inosservanza;
c)
in caso di inosservanza intenzionale di tutti i requisiti minimi definiti dallo Stato membro, non viene concesso alcun aiuto per la superficie interessata dall'inosservanza. Inoltre se più del 50 % della superficie determinata è interessato dall'inosservanza, l'agricoltore viene completamente escluso dal beneficio degli aiuti nel quadro del regime di pagamento unico per superficie per l'anno di calendario corrente.
L'importo totale delle riduzioni di cui al primo comma non è superiore all'importo totale dell'aiuto da versare.
3. Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione di eventuali altre sanzioni nel quadro di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Storico versioni
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