Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 16 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. (2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (3)  GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2003 (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 5). ALLEGATO BUONE CONDIZIONI AGROAMBIENTALI DI CUI ALL' Aspetto Norme Erosione del suolo: Proteggere il suolo con misure idonee — Copertura minima — Gestione minima dei terreni atta a riflettere le condizioni specifiche del sito — Terrazzamenti Materia organica del suolo: Salvaguardare i livelli di materia organica del suolo mediante pratiche idonee — Norme in materia di rotazione delle colture eventualmente applicabili — Gestione delle stoppie di seminativi Struttura del suolo: Salvaguardare la struttura del suolo tramite misure idonee — Ricorso eventuale ai macchinari Livello di manutenzione minima: Assicurare un livello di manutenzione minima ed evitare il deterioramento degli habitat — Coefficienti di densità minimi per il bestiame e/o regimi appropriati — Protezione dei pascoli permanenti — Salvaguardia delle caratteristiche del paesaggio — Evitare che i terreni agricoli siano invasi dalla vegetazione
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Art. 10 Regolamento (UE) 2003/2199 — Entrata in vigore | Portale Normativo