Art. 7

Coefficiente di riduzione

In vigore dal 16 dic 2003
Qualora i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro, previa applicazione degli , superino la dotazione finanziaria annua di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1259/1999, il nuovo Stato membro interessato comunica alla Commissione il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 7, dello stesso regolamento non oltre il 30 novembre 2004.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2003/2199 — Coefficiente di riduzione | Portale Normativo