Art. 5

Riduzioni ed esclusioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità

In vigore dal 16 dic 2003
1.   Eccetto in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali secondo la definizione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, quando, in conseguenza di un controllo amministrativo o in loco viene accertato che la differenza accertata fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell', lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, è superiore al 3 % ma inferiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da versare nel quadro del regime di pagamento unico per superficie viene ridotto, per l'anno in questione, di una percentuale pari al doppio della differenza riscontrata. Se la differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non viene concesso alcun aiuto per l'anno in questione. Se la differenza è superiore al 50 % l'agricoltore viene escluso ancora una volta dal versamento dell'aiuto fino ad un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Questo importo viene portato in detrazione contro gli aiuti cui l'agricoltore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno della risultanza in questione. 2.   Quando le differenze riscontrate fra la superficie dichiarata e quella determinata sono dovute ad irregolarità commesse volutamente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non viene concesso per l'anno in questione. Se inoltre la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata l'agricoltore viene escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino ad un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Questo importo viene portato in detrazione contro gli aiuti cui l'agricoltore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno della risultanza in questione. 3.   Ai fini della determinazione della superficie ai sensi dell', lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, la concessione dell'aiuto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 1 ter, paragrafo 5 e paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell' del presente regolamento.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2003/2199 — Riduzioni ed esclusioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità | Portale Normativo