Art. 5
Condizioni di autorizzazione
In vigore dal 22 set 2003
1. Nessun additivo per mangimi può essere autorizzato se il richiedente l'autorizzazione non ha dimostrato in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle modalità di attuazione di cui all', che l'additivo, se usato in conformità delle condizioni da stabilire nel regolamento che ne autorizza l'uso, soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 e possiede almeno una delle caratteristiche di cui al paragrafo 3.
2. L'additivo per mangimi:
a)
non ha influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente;
b)
non è presentato in modo tale da poter trarre in inganno l'utilizzatore;
c)
non danneggia il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche.
3. L'additivo per mangimi:
a)
influenza favorevolmente le caratteristiche dei mangimi;
b)
influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale;
c)
influenza favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali;
d)
soddisfa le esigenze nutrizionali degli animali;
e)
ha un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale;
f)
influenza favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o
g)
ha un effetto coccidiostatico o istomonostatico.
4. Gli antibiotici, diversi dai coccidiostatici o dagli istomonostatici, non sono autorizzati come additivi per mangimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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