Art. 4

Autorizzazione

In vigore dal 22 set 2003
1.   Chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa ad un additivo per mangimi o relativa ad una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenta una richiesta in conformità dell'. 2.   Nessuna autorizzazione può essere concessa, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata tranne che per i motivi e in conformità delle procedure di cui al presente regolamento, o in conformità degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. 3.   Il richiedente un'autorizzazione o il suo rappresentante è stabilito nella Comunità.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2003/1831 — Autorizzazione | Portale Normativo