Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 22 set 2003
1. Scopo del presente regolamento è istituire una procedura comunitaria per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi, nonché introdurre norme per il controllo e l'etichettatura degli additivi e delle premiscele di additivi per mangimi, al fine di fornire la base necessaria per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi degli utilizzatori e dei consumatori in relazione agli additivi per mangimi, assicurando nel contempo un efficace funzionamento del mercato interno.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a)
coadiuvanti tecnologici;
b)
medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE (12) ad eccezione dei coccidiostatici e istomonostatici utilizzati come additivi per mangimi.
Storico versioni
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