Art. 5 · Condizioni di autorizzazione

Art. 5

Condizioni di autorizzazione

In vigore dal 22 set 2003
1.   Nessun additivo per mangimi può essere autorizzato se il richiedente l'autorizzazione non ha dimostrato in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle modalità di attuazione di cui all', che l'additivo, se usato in conformità delle condizioni da stabilire nel regolamento che ne autorizza l'uso, soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 e possiede almeno una delle caratteristiche di cui al paragrafo 3. 2.   L'additivo per mangimi: a) non ha influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente; b) non è presentato in modo tale da poter trarre in inganno l'utilizzatore; c) non danneggia il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche. 3.   L'additivo per mangimi: a) influenza favorevolmente le caratteristiche dei mangimi; b) influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale; c) influenza favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali; d) soddisfa le esigenze nutrizionali degli animali; e) ha un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale; f) influenza favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o g) ha un effetto coccidiostatico o istomonostatico. 4.   Gli antibiotici, diversi dai coccidiostatici o dagli istomonostatici, non sono autorizzati come additivi per mangimi.
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