Art. 11

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 15 lug 2003
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2003/1228 — Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate | Portale Normativo