Art. 11 · Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Art. 11

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 15 lug 2003
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'.
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