Art. 8

Orientamenti

In vigore dal 15 lug 2003
1.   Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, orientamenti sulle questioni elencate ai paragrafi 2 e 3 e relative al meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione in conformità dei principi di cui agli . Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione assicura che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno le questioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e d) e al paragrafo 3. 2.   Tali orientamenti specificano: a) modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell', paragrafo 2; b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell', paragrafo 3, secondo comma; c) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell', in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell', paragrafo 5; d) metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell', paragrafo 6; e) trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'. 3.   Gli orientamenti fissano anche adeguate norme che portano ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della fissazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica negli oneri di rete nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'. Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo. Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio. 4.   Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, gli orientamenti sulla gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai principi indicati agli , in particolare per includere orientamenti particolareggiati su tutti i metodi di assegnazione delle capacità applicati nella pratica e per assicurare che i meccanismi di gestione della congestione si sviluppino compatibilmente con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall', paragrafo 2. Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione garantisce che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione richiesta per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e non vadano al di là di quanto necessario a tale scopo. Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2003/1228 — Orientamenti | Portale Normativo