Art. 10

Comunicazione di informazioni e riservatezza

In vigore dal 15 lug 2003
1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell', paragrafo 4, e dell'. In particolare ai fini dell', paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse. 2.   Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell', paragrafo 4 e dell' direttamente alle imprese interessate. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa. 3.   Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall', paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse. 4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. 5.   Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall', paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa. 6.   Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell', paragrafo 4 e dell'. La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.
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