Art. 12

Sanzioni

In vigore dal 15 lug 2003
1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive. 2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell', paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell', paragrafo 5, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma. 3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2003/1228 — Sanzioni | Portale Normativo