Art. 5

In vigore dal 14 dic 1999
1.   Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all', l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui rispettivamente agli . Tuttavia, nel frattempo tale elenco può essere modificato all'occorrenza. 2.   Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».
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