Art. 9

1.   Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia:

In vigore dal 14 dic 1999
a) interamente, le azioni di cui all', lettere c), f) e g); b) parzialmente, le altre azioni di promozione e di informazione di cui all'. Tuttavia, in casi particolari la Comunità può finanziare interamente le azioni di cui all', lettere b) ed e). 2.   La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b) non può superare il 50 % del costo effettivo delle azioni. Tuttavia, per le azioni promozionali di durata pari ad almeno due anni, la partecipazione finanziaria sarà decrescente e compresa tra il 60 e il 40 % del costo effettivo delle azioni. 3.   Gli Stati membri interessati partecipano al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 2 a concorrenza del 20 % del loro costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni professionali o interprofessionali può altresi provenire da introiti parafiscali. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e a condizione che il programma presenti un evidente interesse comunitario, secondo la procedura di cui all', si può decidere che l'organizzazione proponente prenda a proprio carico l'intera quota non cofinanziata dalla Comunità. 4.   In caso d'applicazione dell', la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all'organizzazione internazionale interessata.
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