Art. 7

In vigore dal 14 dic 1999
1.   Per la realizzazione delle azioni di cui all', lettere a), b), d) ed e), e fatto salvo l', la o le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del o dei settori interessati stabilisce o stabiliscono programmi di promozione e di informazione aventi una durata massima di tre anni e propone o propongono il nome di un organismo che può essere incaricato dell'esecuzione dei programmi. Fatto salvo l', paragrafo 3, secondo comma, previo accordo sul o sui programmi e sull'organismo o sugli organismi di esecuzione proposti, lo Stato o gli Stati membri si impegnano a partecipare al finanziamento di tali programmi e li presentano alla Commissione. Quest'ultima approva i programmi e l'organismo o gli organismi di esecuzione, secondo la procedura di cui all', dando la preferenza ai programmi provenienti da organizzazioni rappresentative di più Stati membri. Prima dell'approvazione dei programmi la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola». 2.   Per quanto riguarda le azioni a) di cui all', lettere c) ed f), nonché, qualora si applichi l', paragrafo 1, secondo comma, quelle di cui alle lettere b) ed e), oppure b) realizzate tramite un'organizzazione internazionale di cui all', esse sono decise dalla Commissione previa informazione del comitato di gestione dei settori interessati oppure, se del caso, del comitato di regolamentazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91 (8), (CEE) n. 2081/92 (9) e (CEE) n. 2082/92 (10). Prima di decidere la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2702:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 1999/2702 | Portale Normativo