Art. 8

1.   La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara pubblico o ristretto:

In vigore dal 14 dic 1999
— l'eventuale/gli eventuali assistente/i tecnico/i per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi di esecuzione proposti, — l'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all', lettere c) e f), nonché, qualora si applichi l', paragrafo 1, secondo comma, di quelle di cui alle lettere b) ed e), — l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate. 2.   L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, devono avere un'esperienza in merito ai prodotti in causa e ai mercati di destinazione e disporre dei mezzi necessari per svolgere le azioni nel modo più efficace, tenendo conto della portata europea di tali programmi. 3.   Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti, sorveglia la buona esecuzione delle azioni. 4.   Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo delle azioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, secondo trattino, nonché dei relativi pagamenti.
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