Art. 1

In vigore dal 14 dic 1999
1.   La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi. 2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/2702 | Portale Normativo