Art. 1
In vigore dal 14 dic 1999
1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.
Storico versioni
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