Art. 7
In vigore dal 9 dic 1999
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre, nei loro piani di sviluppo rurale, che le indennità compensative continuino ad essere pagate per capo con riferimento all'esercizio 2000. In tal caso, l'aliquota massima dell'indennità compensativa indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica per unità di bestiame adulto.
CAPO IV
Aiuti di Stato
Storico versioni
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