Art. 4

In vigore dal 9 dic 1999
1. In relazione al sostegno concesso in forza dei regolamenti (CEE) n. 1696/71(5), (CEE) n. 404/93(6) e (CE) n. 2200/96(7) del Consiglio, nonché in forza dei regolamenti (CEE) n. 4256/88(8), (CEE) n. 1610/89(9), (CEE) n. 867/90(10), (CE) n. 950/97(11), (CE) n. 951/97(12) e (CE) n. 952/97(13) del Consiglio, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. I pagamenti connessi agli impegni conclusi dagli Stati membri anteriormente al 1o gennaio 2000, comprese le indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, e per i quali la domanda di pagamento è ricevuta dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 2002 continuano ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento secondo i pertinenti regolamenti di cui al paragrafo 1 e compatibilmente con le risorse disponibili. Qualora, per le azioni di cui al primo comma, non siano disponibili fondi, ovvero essi siano insufficienti, i seguenti pagamenti possono essere integrati nella programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, purché gli Stati membri interessati definiscano criteri che identifichino chiaramente la spesa da integrare nella programmazione: a) pagamenti connessi ad indennità compensative relative al più tardi all'anno 1999, b) pagamenti connessi a spese pluriennali in aree non coperte dall'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1o gennaio 2000. 3. Il sostegno comunitario per le spese pluriennali per interventi attuati nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, per i quali la Commissione abbia ricevuto una domanda di pagamento dopo il 31 dicembre 2001, è finanziato, dopo tale data, dal FEAOG, sezione garanzia nelle zone non rientranti nell'obiettivo 1 come definite a decorrere dal 1o gennaio 2000. 4. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurali l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni

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