Art. 2
In vigore dal 9 dic 1999
In forza dei regolamenti abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione non approva misure, o loro modificazioni, la cui durata di efficacia oltrepassi la data del 31 dicembre 1999, a meno che un'immediata approvazione sia necessaria per motivi inderogabili.
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