Art. 3

In vigore dal 9 dic 1999
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare al massimo di un anno, senza tuttavia superare la data del 31 dicembre 2000, la durata degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione per lo sviluppo rurale. Il periodo di proroga non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concludere nuovi impegni agroambientali in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 solo anteriormente al 1o gennaio 2000 e purché sussista una delle seguenti condizioni: a) che sia stata presentata una domanda prima del 30 luglio 1999, per un impegno da sottoscrivere senza indugio, ai fini della continuità del sostegno agroambientale; b) che i nuovi impegni siano modificati quanto prima, se necessario, al fine di renderli conformi al documento di programmazione per lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione: in tal caso, il periodo che precede la modificazione non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999. 3. Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo rurale l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 e vi inseriscono gli impegni modificati in forza del paragrafo 2, lettera b).
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Art. 3 Regolamento (UE) 1999/2603 | Portale Normativo