Art. 5
In vigore dal 9 dic 1999
1. Per le misure preesistenti, gli Stati membri continuano ad informare la Commissione secondo le pertinenti norme in vigore.
2. Entro il 31 marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sulle azioni di cui all'. La relazione è presentata conformemente alle tabelle di cui agli allegati I e II.
CAPO III
Nuove misure
Storico versioni
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