Art. 7

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In vigore dal 21 giu 1999
1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. 2. Il contributo finanziario comunitario per l'attuazione del programma di sviluppo rurale è erogato sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti, secondo i principi previsti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999. L'assistenza finanziaria può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute. 3. Lo stanziamento finanziario previsto dallo strumento in questione per l'aiuto di preadesione a favore di ognuno dei paesi candidati si basa sui seguenti criteri oggettivi: - la popolazione agricola, - la superficie agricola, - il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto, - la situazione territoriale specifica. 4. Per il periodo di cui all', paragrafo 2, una percentuale massima del 2 % degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1999/1268 — Risorse | Portale Normativo