Art. 2

Misure

In vigore dal 21 giu 1999
Secondo le priorità definite dai paesi candidati e definite all', paragrafo 3, il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale riguarda una o più delle seguenti misure che sono coerenti con il pertinente acquis comunitario: - investimenti nelle aziende agricole; - miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca; - miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore; - metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale; - sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito; - avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; - avviamento di associazioni di produttori; - rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale; - opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria; - istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni; - miglioramento della formazione professionale; - sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali; - gestione delle risorse idriche per l'agricoltura; - interventi nel settore forestale, quali l'imboschimento delle zone agricole, gli investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; - assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento, compresi studi per agevolare la preparazione e la sorveglianza del programma, informazione e campagne pubblicitarie. TITOLO II ASSISTENZA
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