Art. 2
Misure
In vigore dal 21 giu 1999
Secondo le priorità definite dai paesi candidati e definite all', paragrafo 3, il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale riguarda una o più delle seguenti misure che sono coerenti con il pertinente acquis comunitario:
- investimenti nelle aziende agricole;
- miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;
- miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore;
- metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;
- sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito;
- avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- avviamento di associazioni di produttori;
- rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;
- opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;
- istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;
- miglioramento della formazione professionale;
- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;
- gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;
- interventi nel settore forestale, quali l'imboschimento delle zone agricole, gli investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
- assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento, compresi studi per agevolare la preparazione e la sorveglianza del programma, informazione e campagne pubblicitarie.
TITOLO II
ASSISTENZA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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