Art. 3
Complementarità assistenza tecnica
In vigore dal 21 giu 1999
1. L'azione comunitaria dev'essere complementare alle corrispondenti azioni nazionali o contribuire ad esse. Tale azione è definita in stretta collaborazione tra la Commissione, il paese candidato, le autorità e gli organismi competenti e le parti economiche e sociali al livello appropriato. La collaborazione riguarda la preparazione e la realizzazione, compreso il finanziamento, nonché l'esame, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
2. Nell'ambito dell'assistenza tecnica, la Commissione adotta le iniziative e le misure necessarie per garantire che le misure comunitarie contribuiscano agli obiettivi prioritari di cui all' e conferiscano un valore aggiunto alle iniziative nazionali.
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