Art. 6
Compatibilità
In vigore dal 21 giu 1999
Le misure che beneficiano del sostegno comunitario devono essere conformi agli impegni assunti nell'ambito del partenariato per l'adesione e coerenti con i principi del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario.
Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi alle disposizioni degli accordi europei, comprese quelle che attuano tali accordi per quanto concerne gli aiuti di Stato.
Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi agli obiettivi della PAC, in particolare a quelli relativi alle organizzazioni comuni dei mercati e a quelli delle misure strutturali della Comunità. Esse non devono provocare perturbazioni del mercato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Storico versioni
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