Art. 7
Risorse
In vigore dal 21 giu 1999
1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
2. Il contributo finanziario comunitario per l'attuazione del programma di sviluppo rurale è erogato sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti, secondo i principi previsti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
L'assistenza finanziaria può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.
3. Lo stanziamento finanziario previsto dallo strumento in questione per l'aiuto di preadesione a favore di ognuno dei paesi candidati si basa sui seguenti criteri oggettivi:
- la popolazione agricola,
- la superficie agricola,
- il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto,
- la situazione territoriale specifica.
4. Per il periodo di cui all', paragrafo 2, una percentuale massima del 2 % degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.
Storico versioni
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