Art. 5
In vigore dal 5 mar 1992
La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per i titoli riguardanti il periodo 1o marzo - 30 giugno 1992 e di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per i titoli riguardanti il periodo che inizia il 1o luglio 1992.
I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Storico versioni
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