Art. 1

In vigore dal 5 mar 1992
Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo intermedio, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1992/564 | Portale Normativo