Art. 4
In vigore dal 5 mar 1992
1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'.
2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo, nonché la menzione dei paesi d'origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non siano state presentate domande, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.
4. I titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all', con riserva di una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione.
5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'.
Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1992:564:oj#art-4