Art. 2

In vigore dal 5 mar 1992
Per la restante parte del 1992, i quantitativi corrispondenti ai gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono scaglionati nel modo seguente: - 40 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno, - 30 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 30 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre. Dal 1993 al 1996 compreso, i quantitativi corrispondenti ai medesimi gruppi saranno scaglionati, ogni anno, in misura pari al 25 % per ciascun trimestre avente inizio il 1o gennaio, il 1o aprile, il 1o luglio e il 1o ottobre.
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