Art. 7

In vigore dal 5 mar 1992
Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, in deroga all', paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1992/564 | Portale Normativo